Oggetto
Analisi della Deliberazione 133/2025/R/RIF dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA), concernente l’avvio di un procedimento e l’adozione di disposizioni urgenti per l’attuazione del “Bonus Sociale Rifiuti” a favore degli utenti domestici in condizioni economico-sociali disagiate.
Introduzione
Il presente documento fornisce una sintesi della Deliberazione 133/2025/R/RIF emessa da ARERA in data 1° aprile 2025. Tale provvedimento segna l’avvio formale del processo di implementazione del “Bonus Sociale Rifiuti”, un’agevolazione tariffaria destinata agli utenti domestici del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani (TARI o tariffa corrispettiva) che versano in condizioni economico-sociali disagiate. La deliberazione adotta altresì disposizioni urgenti per rendere operativo il meccanismo di copertura degli oneri derivanti dal bonus a partire dal 2025.
La Deliberazione 133/25 non è che l’attuazione di una Disposizione Legislativa.
La Deliberazione nasce in attuazione dell’articolo 57-bis del Decreto-legge 124/2019 e del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (DPCM) 21 gennaio 2025, n. 24, che ha definito i principi e i criteri per l’applicazione del Bonus Sociale Rifiuti. ARERA è incaricata di stabilire le modalità applicative concrete di tale agevolazione.
La Deliberazione, infatti, cita esplicitamente l’articolo 57-bis, comma 2, del DL 124/19, che prevede che ARERA assicuri agli utenti domestici disagiati “l’accesso alla fornitura del servizio a condizioni tariffarie agevolate. Gli utenti beneficiari sono individuati in analogia ai criteri utilizzati per i bonus sociali relativi all’energia elettrica, al gas e al servizio idrico integrato“.
Chi sono i beneficiari
Nel richiamato il DPCM 21 gennaio 2025, n. 24, sono individuati i beneficiari in base all’ISEE: soglia massima di 9.530 euro, elevata a 20.000 euro per nuclei familiari con almeno quattro figli a carico, e stabilisce che l’agevolazione sia pari a “una riduzione del 25 per cento della Tari o della tariffa corrispettiva” (sono dunque comprese tutte le quote fisse e variabili; al netto delle altre riduzioni).
Avvio di un Procedimento Regolatorio
ARERA ha avviato, formalmente, un procedimento (Articolo 1 della Deliberazione) finalizzato a definire nel dettaglio le modalità operative del Bonus Sociale Rifiuti. Questo include:
- La definizione delle modalità applicative per il riconoscimento del bonus agli aventi diritto.
- L’avvio di interlocuzioni con il Garante per la Protezione dei Dati Personali e con i soggetti coinvolti per definire le modalità di condivisione dei flussi informativi (INPS, SII, SGAte, gestori rifiuti, Comuni).
- La Deliberazione evidenzia la necessità di acquisire il parere del Garante per la Protezione dei Dati Personali, propedeutico alla definizione delle “modalità di condivisione delle informazioni relative agli aventi diritto al bonus sociale, fornite dall’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale (INPS), tra il Sistema informativo integrato (SII), gestito dalla società Acquirente Unico S.p.a., il Sistema di gestione delle agevolazioni sulle tariffe energetiche (SGAte), gestito da ANCI, e i gestori del servizio rifiuti, ivi inclusi i Comuni”.
- La definizione di eventuali meccanismi di gradualità nell’applicazione delle agevolazioni tariffarie (come previsto dall’articolo 5 del DPCM 24/2025).
- La definizione delle modalità di monitoraggio degli effetti derivanti dall’applicazione del bonus.
- Il responsabile del procedimento è individuato nel direttore della Direzione Consumatori e Utenti di ARERA, e il termine per la conclusione delle attività è fissato al 31 dicembre 2025.
Il mandato ad ANCI per l’Integrazione del SGAte
ARERA conferisce mandato all’Associazione Nazionale Comuni Italiani (ANCI) per presentare una proposta tecnico-economica per l’integrazione della convenzione esistente relativa al “Sistema di gestione di ammissione delle agevolazioni sulle tariffe energetiche” (SGAte). L’obiettivo è di consentire al SGAte di gestire i dati necessari per l’erogazione del Bonus Sociale Rifiuti, in analogia a quanto già avviene per i bonus energia, gas e idrico.
Le modifiche urgenti ai meccanismi di Perequazione
Al fine di garantire la copertura finanziaria del Bonus Sociale Rifiuti a partire dal 2025, ARERA introduce modifiche urgenti ai meccanismi di perequazione nel settore dei rifiuti urbani (Articolo 2 della Deliberazione), infatti:
- Viene istituita una nuova componente perequativa unitaria denominata “𝑈𝑅3,𝑎“, espressa in euro/utenza per anno, che si applica a tutte le utenze del servizio di gestione dei rifiuti urbani in aggiunta al corrispettivo dovuto.
- A decorrere dal 1° gennaio 2025 è istituita la componente perequativa unitaria 𝑈𝑅3,𝑎, per la copertura delle agevolazioni riconosciute ai beneficiari di bonus sociale per i rifiuti, espressa in euro/utenza per anno, che si applica a tutte le utenze del servizio di gestione dei rifiuti urbani in aggiunta al corrispettivo dovuto per la TARI o per la tariffa corrispettiva.”
- La componente 𝑈𝑅3,𝑎 è inizialmente fissata a 6 euro/utenza e potrà essere aggiornata annualmente da ARERA in base alle effettive necessità di conguaglio o copertura delle agevolazioni.
- Viene creato un apposito conto presso la Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA), denominato Conto 𝑈𝑅3, alimentato dalla componente perequativa 𝑈𝑅3,𝑎, destinato alla copertura degli oneri del Bonus Sociale Rifiuti.
- Viene definita la modalità di calcolo dell’importo che i gestori dovranno comunicare e versare (o ricevere) da CSEA in relazione al Bonus Sociale Rifiuti (𝐼𝑈𝑅3, 𝑛𝑒 = 𝑈𝑅3, × 𝑁𝑢𝑡𝑒𝑛𝑧 − 𝐵𝑆𝑅𝑈,𝑎). Dove:
- 𝐼𝑈𝑅3, 𝑛𝑒 è l’importo relativo alla copertura delle agevolazioni riconosciute ai beneficiari di bonus sociale per i rifiuti.
- 𝑈𝑅3, rappresenta la componente perequativa unitaria (in euro/utenza).
- 𝑁𝑢𝑡𝑒𝑛𝑧 è il numero totale di utenze.
- 𝐵𝑆𝑅𝑈,𝑎 è l’ammontare delle agevolazioni riconosciute nell’anno “a” ai beneficiari del bonus sociale rifiuti di cui all’articolo 3, comma 1 del d.P.C.M. 21 gennaio 2025, n. 24.
- Per il 2025, in caso di necessità temporanee di liquidità, CSEA potrà utilizzare le giacenze di altri conti gestiti nel settore ambientale, con l’obbligo di reintegro.
- ARERA prevede di definire con successivi provvedimenti la differenziazione della componente 𝑈𝑅3,𝑎 tra utenze domestiche e non domestiche.
La riscossione per il 2025 sarà flessibile
In considerazione dell’introduzione del bonus, per l’anno 2025, i gestori dell’attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti potranno derogare temporaneamente all’obbligo di garantire almeno due rate di pagamento semestrali previsto dal Testo Integrato della Qualità del Servizio di Gestione dei Rifiuti Urbani (TQRIF). Per l’anno 2025, i gestori dell’attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti possono agire in deroga al comma 26.2 del TQRIF.
Consultazione successiva
ARERA, riconoscendo l’urgenza di adottare disposizioni immediate, prevede una fase di consultazione successiva alla pubblicazione della delibera. I soggetti interessati potranno presentare osservazioni e proposte motivate entro l’11 aprile 2025.
Le attività a carico del gestore delle tariffe e rapporti con gli utenti (Ufficio Tributi) saranno le seguenti:
- Predisposizione e mantenimento aggiornato di una sezione dedicata sul proprio sito internet . Questa sezione deve evidenziare le informazioni per l’accesso alle eventuali riduzioni tariffarie accordate agli utenti in stato di disagio economico e sociale, e la relativa procedura . Questa è un’attività continuativa.
- Inserimento di informazioni nel documento di riscossione o nei prospetti informativi allegati. Oltre alle informazioni sugli importi addebitati e sul calcolo della tariffa, devono essere inclusi:
- L’indicazione del sito internet e/o dei recapiti telefonici e/o dell’indirizzo degli sportelli online e fisici (ove presenti) presso cui è possibile reperire le informazioni aggiuntive per l’accesso alle eventuali riduzioni tariffarie accordate agli utenti in stato di disagio economico e sociale e la relativa procedura, qualora tali riduzioni siano previste.
- Con riferimento alle singole componenti perequative, l’indicazione distinta degli importi (espressi in euro), del valore unitario (espresso in euro/utenza), nonché della finalità per cui tali componenti sono state istituite. Queste informazioni devono essere presenti in ogni emissione di documenti di riscossione.
- Determinazione e comunicazione a CSEA degli importi relativi al bonus sociale rifiuti, nonché i relativi versamenti o ricevimenti. Ciò deve avvenire secondo le modalità e le tempistiche previste nell’articolo 6 dell’Allegato alla deliberazione 386/2023/R/RIF. La circolare CSEA n. 59/2024/RIF ha specificato le modalità operative per tali comunicazioni e versamenti.

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