Comunicazione componenti perequative UR1 e UR2
Art. 6, Allegato A alla Delibera ARERA 386/2023/R/rif
“Entro il 31 gennaio dell’anno “a+1”, il gestore dell’attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti comunica a CSEA, i dati e le informazioni rilevanti ai fini della valorizzazione e del successivo controllo degli importi derivanti dall’applicazione delle componenti perequative, nonché degli importi CSM,a per quanto di competenza, opportunamente validati dall’Ente Territorialmente Competente”
UR1, UR2 – Con proprio provvedimento del 1° dicembre 2025 C.S.E.A ha comunicato che le componenti UR1 e UR2 emesse con documenti di riscossione nell’anno 2025, sia riferite all’anno di competenza 2024 e sia riferite all’anno di competenza 2025 dovranno essere rendicontate entro il 31/01/2026.
UR3 – Per quanto concerne la componente UR3, applicata nei documenti di riscossione emessi nel 2025, dovrà essere rendicontata alla CSEA, unitamente alle agevolazioni riconosciute ai beneficiari di bonus sociale per i rifiuti nei documenti emessi nel 2026, entro il termine del 31 gennaio 2027. (v. circolare FIVE “La contabilizzazione delle componenti perequative TARI: indicazioni operative” del 10/12/2025, nella Sezione Circolari).
Rilevazione contabile – Per quanto concerne l’iscrizione delle componenti perequative (UR1-UR2-UR3) in bilancio, la Corte dei Conti con la Delibera n. 13 del 19/06/2025 ha stabilito che «le somme derivanti dalle componenti perequative TARI vanno imputate nel bilancio comunale tra le entrate di parte corrente; l’obbligo di riversamento, in quanto obbligazione propria del Comune, non costituisce una partita in conto terzi e deve essere regolato a carico della parte corrente del bilancio».
Pertanto, l’entrata UR3 dovrà essere inserita in entrata nel titolo III mentre le somme da riversare a CSEA dovranno essere iscritte nelle spese di parte corrente. Dovranno essere previsti appositi capitoli di bilancio (v. circolare FIVE “Il Bonus sociale rifiuti: disciplina e modalità applicative” del 31/07/2025, nella Sezione Circolari).
Individuazione enti erogatori e GTRU
Art. 5, Allegato A alla Delibera ARERA 355/2025/R/rif
“Gli enti erogatori sono tenuti a iscriversi a SGAte entro il 31 gennaio 2026 o successivamente entro tre mesi dalla data di operatività, secondo le modalità da quest’ultimo definite, previa approvazione, effettuata dal Direttore della Direzione Consumatori e Utenti.
Entro il termine di cui al precedente comma, gli enti erogatori designano, tramite SGAte e in coerenza con quanto comunicato all’ATRIF, il GTRU territorialmente competente quale responsabile del trattamento per il riconoscimento del bonus sociale rifiuti.”
GTRU – Generalmente, nella maggior parte dei casi, per quanto attiene la gestione del bonus sociale il Comune riveste vari ruoli, quali: Ente Erogatore, Ente territorialmente competente (ETC) e Gestore dell’attività di Gestione Tariffe e Rapporto con gli Utenti (GTRU). Pertanto, in tale fattispecie entro il 31 gennaio dovrà iscriversi a SGATE il Comune stesso.
Qualora il Comune avesse affidato la gestione ad un soggetto esterno, ad esempio ad un concessionario, comunque iscritto all’Albo di cui all’articolo 53 del D.Lgs. n. 446/97, il soggetto designato sarà lo stesso concessionario.
Enti Erogatori – ANCI, con propria nota del 13 ottobre 2025, ha comunicato che gli Enti Erogatori potranno accreditarsi su SGAte a partire dal 9 gennaio e fino al 31 gennaio 2026.
In fase di accreditamento essi provvederanno a nominare ANCI quale responsabile del trattamento dei dati e a designare per il proprio territorio il GTRU. Questi ultimi, a partire dal 1° febbraio e fino al 28 febbraio 2026, dovranno provvedere a loro volta all’iscrizione sul sistema SGAte.A partire dal 1° marzo 2026, su SGAte, saranno accessibili ai soggetti accreditati di cui sopra i dati, aggiornati mensilmente, relativi ai nuclei familiari residenti che hanno diritto a beneficiare della riduzione sulla TARI.
Comunicazione contributo ARERA
Art. 5, Delibera ARERA 450/2025/A
“Entro il 31 gennaio 2026, tutti i soggetti obbligati al versamento del contributo operanti nei settori dell’energia elettrica, del gas, dei servizi idrici e del ciclo dei rifiuti inviino all’Autorità i dati relativi alla contribuzione, utilizzando il sistema informatico di comunicazione dell’Autorità.”
Si ricorda che il contributo di funzionamento dell’Autorità deve essere versato entro il 15 dicembre 2025 (art.4 Delibera 450/2025/A).
Avvio a recupero dei rifiuti urbani conferiti al di fuori del servizio pubblico
Art. 3, Delibera ARERA 15/2022/R/rif
“Le utenze non domestiche che conferiscono in tutto o in parte i propri rifiuti urbani al di fuori del servizio pubblico presentano entro il 31 gennaio di ciascun anno, ai fini della esenzione ovvero della riduzione della componente tariffaria rapportata ai rifiuti conferiti al servizio pubblico, al gestore dell’attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti idonea documentazione attestante le quantità di rifiuti effettivamente avviate a recupero o a riciclo nell’anno solare precedente.”

Lascia un commento