Corte dei conti, Sezione delle Autonomie, Delibera n.13/SEAUT/2025/QMIG
La Sezione Autonomie della Corte dei conti, con propria delibera n. 13/2025, in merito alla questione della gestione contabile delle componenti perequative introdotte in aggiunta alla Tari/Tariffa corrispettiva dalla deliberazione Arera n. 386/2023, ha stabilito quanto segue:
- ENTRATA
La contabilizzazione dell’entrata va effettuata nel Titolo III dell’entrata (si consiglia la creazione di un capitolo in Altre entrate correnti avente codice E. 3.05.99.999).
L’entrata dovrà essere accertata in competenza e a fine anno andrà accantonata nel risultato di amministrazione (quota accantonata).
- SPESA
L’anno successivo tale quota accantonata dovrà essere applicata, tramite variazione al bilancio di previsione, e destinata al finanziamento del capitolo di spesa in uscita (spesa corrente) al fine di permettere il riversamento a CSEA entro i termini stabiliti (si consiglia la creazione di un capitolo nel Titolo I della spesa Macroaggregato 4 – Missione 9 programma 13 U. 1.04.01.01.006).
La Corte dei conti sostiene dunque che, essendo le componenti perequative destinate alla copertura finale dei costi che alcuni enti pubblici devono sborsare per lo smaltimento di rifiuti accidentalmente pescati e da rifiuti volontariamente raccolti oltre che da eventi eccezionali e calamitosi nonché i relativi costi di gestione, gli incassi e i versamenti non possono essere contabilizzati nelle partite di giro (come il Ministero oltre ad alcune sezioni regionali della Corte dei conti stessa sostenevano).
Dal punto di vista temporale la Corte dei conti rileva che:
- l’entrata delle componenti perequative vada accertata nell’anno n,
- la spesa, dovendo provvedere al versamento a CSEA l’anno successivo, vada imputata direttamente nell’anno n+1 e finanziata dalla quota di entrata dell’anno n che andrà accantonata nell’avanzo di amministrazione al 31.12. dell’anno n.
APPLICAZIONE DELL’AVANZO
Al fine dell’applicazione dell’avanzo, prima dell’approvazione del rendiconto di gestione, sarà necessario un passaggio in Giunta comunale al fine di aggiornare il prospetto del risultato di amministrazione presunto da effettuarsi con riferimento a tutte le entrate e le spese dell’esercizio precedente e non solo alle entrate e alle spese vincolate. All’interno del prospetto di cui sopra andrà evidenziata la quota accantonata e destinata al versamento a CSEA.
Quindi, tenuto conto che la quantificazione delle somme delle componenti perequative da riversare alla CSEA deve avvenire entro il 31 gennaio dell’anno successivo a quello di competenza, sarà possibile determinare la quota di avanzo accantonato da inserire nel prospetto del risultato di amministrazione presunto solo dopo aver provveduto alla certificazione delle somme sul portale CSEA (si ricorda che il termine ultimo per l’aggiornamento del prospetto in Giunta è di norma il 31 gennaio, laddove il bilancio comprenda quote vincolate del risultato di amministrazione presunto).
Successivamente sarà necessario procedere all’approvazione di apposita variazione di bilancio al fine di applicare la quota accantonata al fine di finanziare il capitolo di spesa per il riversamento alla CSEA, in tempo utile per il 15 marzo (data di scadenza fissata dalla delibera 386/2023). Di norma, è il Consiglio comunale l’organo a cui competono le variazioni al bilancio (è possibile l’approvazione di variazioni urgenti di bilancio tramite delibera di Giunta, motivandone l’urgenza e ratificando la variazione in Consiglio comunale entro 60 giorni o comunque entro il 31 dicembre).
IMPORTI DA VERSARE
In merito invece all’importo da versare (accertato/bollettato o incassato) la Corte dei conti non si esprime e rimanda eventuali contenziosi tra enti locali e CSEA ai tribunali ordinari.
CRONOPROGRAMMA:
- entro il 31 gennaio: effettuare la dichiarazione delle somme delle componenti PEREQUATIVE sul portale CSEA (si consiglia di procedere qualche giorno prima al fine di quantificare la somma da accantonare nel prospetto da approvare in Giunta entro il 31 gennaio);
- entro il 31 gennaio: effettuare una deliberazione di Giunta comunale con la quale si aggiorna il prospetto del risultato di amministrazione presunto;
- entro fine febbraio/inizio marzo: procedere in Consiglio comunale ad approvare una variazione al bilancio di previsione al fine di applicare l’avanzo accantonato destinato a finanziare il capitolo di spesa corrente (eventualmente con deliberazione di Giunta motivando le ragioni di urgenza);
- entro il 15 marzo: procedere al versamento alla CSEA delle somme tramite mandato di pagamento degli avvisi PagoPA generati dal sistema CSEA.
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31 luglio 2025 FIVE Consulting

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