Tra le molteplici novità introdotte dal Decreto Legislativo 201/2022 “Riordino della disciplina generale sui servizi pubblici locali di rilevanza economica”, spicca per rilevanza l’introduzione all’art. 28 dell’obbligo di vigilanza e controllo sulla gestione di tutti i servizi a rete e non a rete affidati da parte dell’Ente Locale, nel rispetto delle discipline di settore.
Vigilanza e controlli sulla gestione – All’Ente affidante è richiesto che la vigilanza si concretizzi in un’attività continua, da porre in essere per l’intera durata dell’affidamento, sviluppandosi con controlli periodici, programmati e analitici sul concreto andamento del servizio. Ciò permette di verificare che il gestore abbia svolto in maniera corretta le prestazioni affidate, nel rispetto: degli indicatori di settore, degli obblighi derivanti dalla natura di pubblico servizio, dagli obiettivi prefissati dal piano industriale e dal contratto di servizio.
Obiettivi del controllo – L’attività di controllo sulla gestione ricopre un ruolo cruciale nel ciclo di vita dell’affidamento del servizio, i risultati ottenuti diventano strumenti di analisi e programmazione essenziale nell’indirizzare e influenzare le attività strategiche dell’amministrazione. I dati ottenuti, infatti, permettono di legittimare le scelte dei funzionari amministrativi nelle iniziative di miglioramento economico e/o qualitativo del servizio.
Gli elementi del controllo – Affinché l’attività di controllo venga svolta al meglio, è necessario che questa venga realizzata con metodo, analizzando il servizio nel suo complesso, con frequenza periodica e strumenti appositi.
Per un corretto adempimento e una solida attività di controllo, l’Ente Locale è chiamato a monitorare i seguenti aspetti:
o Analisi economica: sostenibilità economico-finanziaria del servizio; confronto costi consuntivi e andamento di questi rispetto a quelli preventivati; eventuali impatti sulla finanza dell’Ente;
o Analisi qualitativa: qualità erogata (tecnica e contrattuale), soddisfazione dell’utenza;
o Adempimento degli obblighi: rispetto degli obblighi contrattuali, rispetto dei principi tipici di un servizio pubblico (economicità, continuità del servizio, …).
Verso un rafforzamento del controllo – La sempre maggiore importanza data dal Legislatore al monitoraggio sulla gestione è riscontrabile anche con il Disegno di Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2025 n. S.1578, approvato dal Consiglio dei Ministri il 4 giugno 2025 e ad oggi in corso di esame al Senato. Infatti, l’art. 1 rubricato “Misure per il rafforzamento delle attività di verifica sulla situazione gestionale dei servizi pubblici locali” è volto a un rafforzamento della posizione dell’Ente Locale, il quale ove riscontri dalle sue attività di monitoraggio un «andamento insoddisfacente» del servizio, è obbligato ad adottare un atto di indirizzo con cui “impone” al gestore di elaborare, entro tre mesi, un piano operativo che presenti le misure correttive necessarie e un cronoprogramma per il ripristino e il miglioramento della qualità del servizio per efficientare i costi e ripianare le eventuali perdite. L’atto di indirizzo e il piano dovranno essere poi trasmessi all’ANAC che provvederà alla pubblicazione sul portale telematico di cui all’articolo 31, comma 2. La mancata adozione di tale atto da parte della PA comporterà gravi conseguenze, quali sanzioni amministrative. Nel caso, invece, in cui sia il gestore del servizio a non dare corretta attuazione al piano concordato con l’Ente, il Legislatore parla di «grave inadempimento» da parte della società, richiamando la possibilità per l’Ente di risoluzione anticipata del rapporto contrattuale ai sensi dell’art. 27, comma 3, D.lgs. 201/2022.
L’«andamento insoddisfacente» – I casi di adozione dell’atto di indirizzo da parte dell’Ente sono stati delineati dal Legislatore che all’art. 1, comma 1 ter, del DDL sottolinea come si parli di «andamento insoddisfacente» qualora dall’attività di monitoraggio si evince che:
a) il gestore registri perdite significative negli ultimi due esercizi, tali da compromettere le condizioni di equilibrio economico-finanziario del servizio;
b) i risultati gestionali risultino significativamente insufficienti rispetto agli obiettivi contrattuali prefissati;
c) almeno due indicatori di qualità del servizio erogato risultino significativamente inferiori agli indicatori e livelli minimi di qualità dei servizi individuati ai sensi degli articoli 7 e 8.

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