Il testo che segue amplia la trattazione già presentata nel corso del webinar FIVE svoltosi il 25 settembre 2025.
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1. FONTI NORMATIVE
D.L. 124/2019 (conv. dalla L. 157/2019), art. 57-bis: che ha introdotto la base normativa per il bonus.
D.P.C.M. 21 Gennaio 2025, n. 24 Regolamento recante principi e criteri per la definizione delle modalità applicative delle agevolazioni tariffarie in favore degli utenti domestici del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani in condizioni economico-disagiate (individua i beneficiari dell’agevolazione e le modalità di riconoscimento)
Delibera ARERA 133 del 1° aprile 2025 Disciplina del bonus sociale rifiuti – Istituzione componente perequativa UR3 pari a € 6,00 ad utenza in aggiunta alla TARI o Tariffa corrispettiva – a carico delle utenze domestiche e non domestiche – destinata a finanziare un fondo perequativo nazionale
Delibera ARERA 355 del 29 luglio 2025 Testo Unico per la regolazione delle modalità applicative per il riconoscimento del bonus sociale rifiuti (TUBR)
2. DEFINIZIONI
Ambito tariffario è il territorio comunale o sovra-comunale, sul quale si applica la medesima tariffa (TARI/corrispettiva)
ATRIF: è l’Anagrafica Territoriale del servizio di gestione dei rifiuti urbani.
Beneficiari: utenze domestiche – Nuclei familiari in condizioni di disagio economico con ISEE fino a 9.350 euro o 20 mila euro se nucleo familiare con quattro figli a carico.
DSU – Dichiarazione Sostitutiva Unica: è la dichiarazione presentata dal dichiarante al fine di ottenere l’attestazione ISEE per il proprio nucleo familiare
Enti erogatori: sono i Comuni e gli enti di governo dell’Ambito che, ai sensi dell’articolo 4, comma 3, del d.P.C.M. 21 gennaio 2025 n. 24 “applicano ovvero garantiscono l’applicazione delle agevolazioni di cui all’articolo 2”.
Gestore: è il soggetto che eroga il servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, ovvero i singoli servizi che lo compongono, ivi inclusi i Comuni che gestiscono in economia….
Gestore dell’attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti o GTRU: è il gestore che, secondo la definizione del Metodo tariffario pro tempore vigente, eroga i servizi connessi all’attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti.
SGAte: è il sistema di gestione delle agevolazioni sulle tariffe energetiche gestito dall’ANCI.
SII: è il Sistema Informativo Integrato gestito dall’Acquirente Unico
Utenze domestiche: sono tutti i locali destinati a civile abitazione e loro pertinenze.
3. GLI ENTI EROGATORI E I GTRU
I Comuni, in qualità di enti erogatori:
- sono tenuti a iscriversi a SGAte entro il 31 gennaio 2026 o successivamente entro tre mesi dalla data di operatività, secondo le modalità da quest’ultimo definite;
- entro il 31 gennaio 2026, gli enti erogatori designano, tramite SGAte e in coerenza con quanto comunicato all’ATRIF, il GTRU territorialmente competente quale responsabile del trattamento per il riconoscimento del bonus sociale rifiuti.
I GTRU territorialmente competenti sono tenuti a iscriversi a SGAte entro il 28 febbraio 2026 o successivamente entro tre mesi dalla data di operatività, secondo le modalità da quest’ultimo definite.
Nel caso in cui la Regione non preveda l’istituzione degli ambiti territoriali, come ad esempio Lombardia e Lazio, il Comune riveste più funzioni:
- Ente erogatore
- Ente territorialmente competente (ETC)
- GTRU – Gestore tariffe e rapporto con gli utenti
4. CONDIZIONI DI AMMISSIBILITA’
Secondo quanto disposto dalla Delibera Arera 355 del 29 luglio 2025, il bonus è riconosciuto automaticamente agli utenti (art. 3.1):
- che risultino in stato di disagio economico (attestato dall’INPS sulla base della DSU presentata da uno dei componenti del nucleo familiare, art. 3.2);
- titolari di un’utenza ad uso domestico – Ogni nucleo familiare ISEE e ciascuno dei suoi componenti può beneficiare di un solo bonus sociale rifiuti per ogni anno di competenza della DSU (art. 3.3).
5. ATTIVITA’ PRELIMINARI ALL’INDIVIDUAZIONE DEI BENEFICIARI
Classi di agevolazione – L’INPS, entro il giorno 2 del mese n+1 (dove n. è il mese di presentazione della DSU), comunica all’Autorità, per il tramite del SII, l’elenco dei nuclei familiari ISEE che risultano agevolabili con riferimento all’anno a, suddivisi in due classi di agevolazione:
a) DSU aventi nuclei con ISEE ≤ 9.530
b) DSU aventi nuclei con 9.530 < ISEE ≤ 20.000 con 4 (o più) figli a carico
La comunicazione dei dati da parte dell’INPS ad Arera viene fatta entro il giorno 2 di ogni mese.
La DSU comunicata dall’INPS all’Autorità contiene le seguenti informazioni:
- protocollo della DSU;
- data di presentazione della DSU;
- data di scadenza della DSU;
- data di rilascio dell’attestazione ISEE;
- classe di agevolazione;
- codici di eventuali omissioni o difformità;
- indirizzo di abitazione del nucleo familiare (via, numero civico, codice catastale del Comune, CAP, Provincia);
- codici fiscali dei singoli componenti maggiorenni del nucleo familiare;
- numero dei componenti minorenni del nucleo familiare;
- nome, cognome e codice fiscale del dichiarante.
ARERA, tramite SII (Sistema Informativo Integrato), comunica a SGAte, entro il 1°giorno del mese di febbraio di ciascun anno a+1, i flussi dati relativi agli utenti potenzialmente agevolabili, ricevuti da INPS entro il secondo giorno del mese di gennaio di ciascun anno a+1.
Le DSU presentate nel corso dell’anno 2025 (anno a) saranno comunicate da ARERA a SGAte entro il 1° febbraio 2026 (anno a+1) – Quindi in una volta sola.
Eventuali DSU riferite all’anno 2025 (anno a), ma comunicate da INPS nel corso dell’anno 2026 (anno a+1), saranno comunicate da ARERA a SGAte entro il 1° febbraio 2027 (anno a+2).
Entro il 1° marzo di ciascun anno SGAte, mette a disposizione i dati all’ente erogatore territorialmente competente, ovvero al GTRU, previa verifica di unicità.
Entro il 1° marzo 2026 saranno rese disponibili tramite SGAte le DSU presentate nel 2025.
Entro il 1° marzo 2027 saranno rese disponibili le DSU presentate nel 2026 e quelle presentate nel 2026 ma riferite al 2025.
Verifica di unicità – Sulla base delle comunicazioni ricevute, ANCI, tramite SGAte, effettua per conto degli Enti erogatori competenti, prima dell’invio dei dati ai GTRU territorialmente competenti, la verifica di unicità del bonus con riferimento ai nuclei familiari agevolabili, al fine di garantire che per ogni anno di competenza delle DSU sia erogata un’unica compensazione per nucleo familiare ISEE agevolabile.
5.1 Utenze intestate a minorenni
Ai fini dell’individuazione delle utenze intestate a soggetti minorenni, gli enti erogatori, anche tramite i GTRU, mettono a disposizione di SGAte, entro il 15 gennaio di ciascun anno a+1, il codice fiscale associato all’intestatario di tali utenze con riferimento all’anno a.
Ai fini dell’individuazione delle utenze intestate a soggetti minorenni, l’ente erogatore, anche tramite il GTRU, comunica all’INPS tramite SGAte entro il 1° febbraio dell’anno a+1, l’elenco dei codici fiscali dei propri utenti minorenni e INPS comunica, stesso mezzo, l’elenco tra questi di eventuali minori che risultino agevolabili, in quanto dichiaranti una DSU attestata nell’anno a, suddivisi nelle classi di agevolazione indicate al precedente Capitolo 5. Punti A) e B).
Per il solo anno 2026 il termine è differito al 30 maggio 2026 (Delibera Arera 355/2025, comma 6.2).
Per ogni DSU il cui dichiarante sia un soggetto minorenne, l’INPS comunica all’Ente erogatore, tramite SGAte, le seguenti informazioni:
- protocollo della DSU;
- data di presentazione della DSU;
- data di scadenza della DSU;
- data di rilascio dell’attestazione ISEE;
- classe di agevolazione;
- codici di eventuali omissioni o difformità;
- indirizzo di abitazione del nucleo familiare (via, numero civico, codice catastale del Comune, CAP, Provincia);
- nome, cognome e codice fiscale del dichiarante.
SGAte, entro il 1° marzo di ciascun anno, mette a disposizione i dati di cui sopra all’ente erogatore territorialmente competente, ovvero al GTRU individuato dall’ente erogatore medesimo come responsabile del trattamento dati, previa verifica del vincolo di unicità sopra descritto.
6. INDIVIDUAZIONE UTENZE AGEVOLABILI E VERIFICA CONDIZIONI DI AMMISSIONE
Il GTRU, in base ai dati messi a disposizione da SGAte e alle informazioni in suo possesso, individua sul proprio territorio le utenze agevolabili in base ai seguenti requisiti:
- che il codice fiscale e il nominativo dell’intestatario dell’utenza siano coincidenti con almeno uno dei codici fiscali dei componenti maggiorenni appartenenti al nucleo familiare agevolabile, ovvero nel caso di DSU intestata a un minore, con il codice fiscale del minore medesimo;
- che l’utenza agevolabile sia ad uso domestico.
Nel caso in cui il nucleo familiare agevolabile sia intestatario di più unità immobiliari/utenze, il GTRU dovrà applicare l’agevolazione all’unità immobiliare il cui indirizzo coincida con quello di abitazione comunicato da SGAte.
Nel caso in cui all’unità immobiliare dichiarata nella DSU dal potenziale beneficiario come abitazione, non sia associata un’utenza TARI/tariffa corrispettiva a uso domestico, il gestore potrà applicare l’agevolazione solo dopo aver effettuato le opportune verifiche volte alla regolarizzazione della situazione da parte dell’utente
In tale fattispecie si prefigura un caso di possibile evasione, in quanto il soggetto si è palesato come potenziale beneficiario del bonus, ma non risulta iscritto negli elenchi ai fini del pagamento della TARI.
6.1 Esempi
Dichiarante in possesso di n. 2 abitazioni in via Verdi – di cui una al civico 2 ed una al civico 4
SGAte ha comunicato che l’abitazione beneficiaria è in via Verdi al n. civico 2
â Il GTRU applicherà il bonus all’abitazione in via Verdi n.2
Dichiarante in possesso di n. 2 abitazioni in via Verdi – di cui una al civico 2 ed una al civico 2
SGAte ha comunicato che l’abitazione beneficiaria è in via Verdi al n. civico 2
â Il GTRU applicherà il bonus a quale delle due abitazioni?
——————
Si rende necessaria una verifica / un sopralluogo, al fine di accertare la coincidenza abitativa con il dato catastale
7. QUANTIFICAZIONE DEL BONUS
Il GTRU, acquisito nell’anno a+1 (entro il 1° marzo) l’elenco dei beneficiari aventi diritto all’agevolazione, provvede a quantificare l’agevolazione spettante nell’anno a per ogni utenza domestica agevolabile, applicando una riduzione pari al 25% della TARI/tariffa corrispettiva altrimenti dovuta nel medesimo anno a al lordo delle componenti perequative, al netto dell’iva, se dovuta, e di ogni ulteriore corrispettivo per altre attività esterne al ciclo integrato dei rifiuti urbani o eventuale conguaglio relativo ad annualità precedenti (All. A, art. 9, Delibera 355/2025).
TEFA: l’orientamento ARERA – La delibera Arera n. 355/2025, alla pagina 16, ricorda che nel documento di consultazione 240/2025/R/rif l’Autorità ha prospettato l’orientamento di applicare il bonus «al lordo delle componenti perequative e al netto dell’IVA e della TEFA e di ogni ulteriore corrispettivo per altre attività esterne al ciclo integrato dei rifiuti urbani»
ESEMPIO
| TARI 2025 | TARIFFA PUNTUALE 2025 | |||
| TARI | 160,00 | TARIFFA | 160,00 | |
| TEFA 5% | 8,00 | TEFA 5% | 8,00 | |
| UR1+UR2+UR3 | 7,60 | UR1+UR2+UR3 | 7,60 | |
| IVA 10% | 16,00 | |||
| BONUS(160 + 7,60) * 25% = 41,9 | BONUS(160 + 7,60) * 25% = 41,9 | |||
| TARI 2026 1° rata emessa il 20 giugno 2026 su 50% tariffe anno 2025 | TARI 2026 Rata di saldo emessa il 10 dicembre 2026 a conguaglio su tariffe 2026 | |||
| TARI | 100,00 | TARI | 110,00 | |
| TEFA 5% | 5,00 | TEFA 5% | 5,50 | |
| UR1 | 0,05 | UR1 | 0,05 | |
| UR2 | 0,75 | UR2 | 0,75 | |
| UR3 | 3,00 | UR3 | 3,00 | |
| TOTALE | 108,80 | TOTALE | 119,30 | |
| BONUS 25% | -41,90 | |||
| TOTALE I rata | 66,90 | BONUS applicato per intero sulla I rata | ||
| TARI 2026 1° rata emessa il 20 giugno 2026 su 50% tariffe anno 2025 | TARI 2026 Rata di saldo emessa il 10 dicembre 2026 a conguaglio su tariffe 2026 | |||
| TARI | 35,00 | TARI | 45,00 | |
| TEFA 5% | 1,75 | TEFA 5% | 2,25 | |
| UR1 | 0,06 | UR1 | 0,05 | |
| UR2 | 0,75 | UR2 | 0,75 | |
| UR3 | 3,00 | UR3 | 3,00 | |
| TOTALE | 40,55 | TOTALE | 51,05 | |
| BONUS 25% | -41,90 | RESIDUO BONUS I rata | -1,35 | |
| TOTALE I rata | -1,35 | TOTALE II rata | 49,7 | |
| I rata incapiente | Recupero residuo su rata di saldo | |||
- Prevalenza del bonus su eventuali agevolazioni previste dall’ente erogatore
ARERA, nella delibera 355/2025 alla pag. 27, riporta che l’Autorità ritiene di «confermare che ciascun gestore proceda a quantificare l’agevolazione per ogni utenza, ponendola pari al 25% della TARI/tariffa corrispettiva altrimenti dovuta in relazione alla medesima utenza per l’anno a, al lordo delle componenti perequative, analogamente a quanto disposto per gli altri bonus sociali, al netto dell’IVA, se dovuta, e di ogni ulteriore corrispettivo per altre attività esterne al ciclo integrato dei rifiuti urbani e conguaglio non di competenza dell’anno a e prima dell’applicazione di qualsiasi agevolazione di natura soggettiva, quali per esempio le agevolazioni riconosciute a livello locale».
Nel caso in cui un Comune avesse adottato un regolamento che preveda delle agevolazioni (art.1, c.660, L. 147/2013), sarebbe opportuna una modifica regolamentare, che stabilisca:
- se continuare ad applicare le riduzioni, anche post bonus;
- se l’eventuale applicazione debba essere calcolata al lordo o al netto del bonus;
- se debbano essere rivisti i criteri delle agevolazioni previste dal regolamento.
8. RICONOSCIMENTO DEL BONUS
I GTRU iscritti a SGAte procedono al riconoscimento del bonus:
- entro il 30 giugno di ciascun anno a+1 nella prima rata utile per il solo anno 2026,
- entro il 30 settembre 2026 per le utenze intestate a minorenni.
In caso di incapienza di tale rata, l’importo residuo dell’agevolazione dovrà essere riconosciuto nella successiva rata utile.
Qualora la prima rata utile venga emessa successivamente al 30 giugno dell’anno a+1, l’agevolazione dovrà essere riconosciuta entro tale termine con rimessa diretta a favore del beneficiario con una modalità tracciabile e che garantisca l’identificazione del soggetto beneficiario medesimo.
Risulta quindi fondamentale rispettare il termine del 30 giugno per l’applicazione della 1° rata.
Nei casi di acquisizione di nuovi ambiti tariffari, variazioni del GTRU, precedentemente comunicate in ATRIF, o passaggio dalla TARI alla Tariffa corrispettiva, il riconoscimento dell’agevolazione dovrà essere effettuato dal gestore entro il 31 dicembre di ciascun anno a+1.
9. IL DOCUMENTO DI RISCOSSIONE
Il documento di riscossione della TARI deve contabilizzare e dare evidenza dell’importo dell’agevolazione riconosciuta, con riferimento all’anno di competenza dell’agevolazione medesima (art. 10.4).
Il GTRU è tenuto a inserire nel documento di riscossione di ciascun utente agevolabile la seguente dicitura:
“Le è stato riconosciuto il bonus sociale rifiuti per l’anno a, ai sensi del d.P.C.M. 21 gennaio 2025, n. 24. Il bonus è pari a euro xxxxx.”
10. SITUAZIONE DI INSOLVENZA E FACOLTA’ DI COMPENSAZIONE
Nei casi di irregolarità dei pagamenti del beneficiario, precedenti a ciascun anno a+1 il bonus sociale rifiuti potrà essere trattenuto dal GTRU, a compensazione dell’ammontare rimasto insoluto e oggetto di sollecito di pagamento.
Tale sollecito deve essere effettuato con posta elettronica certificata, ovvero raccomandata, nei limiti dell’importo dovuto, fatta salva la prescrizione dell’importo medesimo ai sensi della normativa vigente.
Poiché la compensazione è una facoltà e non un obbligo si pone la necessità di modificare il regolamento comunale TARI che quindi:
- stabilisca in primo luogo se il Comune intende applicare la facoltà della compensazione in caso di insolvenza relativa ad anni precedenti;
- definisca le procedure da adottare in caso di sollecito;
- definisca le procedure e le modalità applicative nei casi di accertamenti già notificati.
Si specifica che l’eventuale atto di sollecito dovrà indicare:
- il dettaglio dei crediti insoluti;
- l’indicazione che il bonus può essere applicato al beneficiario solo se in regola con i pagamenti;
- l’indicazione che decorsi 40 giorni dalla data di invio (si ritiene più corretto: dalla data di ricevimento, al fuori dei casi di invio tramite pec), se permane la situazione di insolvenza, l’importo del bonus potrà essere trattenuto a compensazione dell’importo rimasto insoluto.
ASPETTI CRITICI DA VALUTARE
- I dati dei beneficiari sono comunicati all’Ente erogatore entro il 1° marzo dell’anno a+1.
- Il GTRU deve verificare in banca dati se i soggetti beneficiari del Bonus presentano casi di insolvenza.
- In caso di insolvenza il GTRU dovrà sollecitare il beneficiario a pagare le partite insolute entro il termine di 40 giorni dalla data di invio del sollecito.
- Decorsi i 40 giorni il GTRU dovrà verificare i pagamenti effettuati e gli importi insoluti residuali.
- Se il beneficiario ha saldato i suoi debiti, il bonus sarà applicato sulla bolletta dell’anno a+1 (es. TARI 2026).
- Se il beneficiario non ha saldato i suoi debiti, il bonus sarà compensato su debiti anni precedenti.
11. VARIAZIONE E CESSAZIONE DELL’UTENZA
In caso di cessazione dell’utenza per una variazione dell’indirizzo di abitazione che può comportare una modifica del gestore territorialmente competente, l’agevolazione dovrà essere quantificata dal GTRU territorialmente competente dell’utenza cessata nell’anno a in base all’importo della TARI/tariffa corrispettiva che il beneficiario avrebbe dovuto corrispondere per l’anno a.
L’erogazione della compensazione dovrà essere effettuata attraverso la corresponsione di un contributo una tantum, erogato mediante bonifico domiciliato, dall’Autorità, per il tramite di CSEA, intestato al dichiarante la DSU (beneficiario).
Entro il 31 luglio dell’anno a+1, al fine di consentire l’emissione del bonifico, il GTRU territorialmente competente nell’anno a mette a disposizione di SGAte:
- l’esito delle verifiche di ammissibilità,
- l’ammontare dell’agevolazione spettante;
- il nominativo e il codice fiscale del beneficiario dell’agevolazione
- qualora ne sia a conoscenza, l’indirizzo della nuova abitazione del nucleo familiare.
Entro il 15 settembre di ciascun anno a+1 e il 1° marzo di ciascun anno a+2 (per pratiche ricevute nell’anno a+1 ma riferite all’anno a), SGAte, ricevuti i dati dal GTRU, comunica a CSEA:
- il codice pratica;
- il nominativo, il codice fiscale e l’indirizzo del beneficiario (se a conoscenza);
- l’importo dell’agevolazione spettante.
CSEA:
- garantisce la messa in pagamento dei suddetti bonifici domiciliati dal primo giorno lavorativo del mese successivo a quello di ricevimento della predetta comunicazione da SGAte, fino al termine di prescrizione del diritto. Non è quindi prevista una data specifica prestabilita ma solo un range di tempo.
- entro il 30 settembre di ciascun anno a+1 e il 31 marzo di ciascun anno a+2, provvede altresì a inviare ad Acquirente Unico le medesime informazioni ricevute da SGAte il 15 settembre e la data di messa in pagamento del bonifico domiciliato, ai fini dell’invio ai beneficiari della comunicazione contenente le indicazioni per il ritiro del medesimo bonifico.
Gli oneri connessi al riconoscimento del bonus sociale rifiuti anche tramite bonifico domiciliato sono a carico del Conto per la copertura delle agevolazioni riconosciute ai beneficiari di bonus sociale per i rifiuti, anche denominato “Conto UR3”, istituito presso CSEA, di cui all’art. 3, comma 3.1, lettera c), dell’Allegato A alla deliberazione 386/2023/R/rif
Il contenuto delle comunicazioni (di cui alla precedente lettera b) da parte di Acquirente Unico ai soggetti beneficiari verrà disposto con successivo provvedimento del Direttore della Direzione Consumatori e Utenti.
12. OBBLIGHI INFORMATIVI PER I GTRU
Entro il 31 luglio di ciascun anno a+1 e il 31 gennaio di ciascun anno a+2, il GTRU mette a disposizione di SGAte, in base alle specifiche tecniche stabilite da ANCI (ad oggi non ancora definite), per ciascun nucleo familiare agevolato (contraddistinto da un codice bonus univoco – da creare ex novo), i seguenti dati:
- Il codice pratica;
- l’esito della verifica delle condizioni di ammissibilità e restituzione dell’esito positivo o negativo della pratica;
- se la verifica delle condizioni di ammissibilità ha dato esito positivo: importo erogato o trattenuto a compensazione della morosità pregressa e data di erogazione (o di emissione del documento di riscossione);
- l’elenco delle utenze cessate nell’anno a; in questo caso il gestore comunica altresì, se noto, il nuovo indirizzo di abitazione del nucleo familiare, l’importo dell’agevolazione dovuta al beneficiario, ovvero l’importo eventualmente compensato.
Ai sensi dell’art. 14, All. A, TUBR, ciascun GTRU:
- provvede, ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lettera k), del TITR (Testo Integrato in Tema di Trasparenza nel servizio di gestione dei Rifiuti), a dare la più ampia pubblicità alle disposizioni dell’All. A alla delibera 355/2025/R/RIF su un’apposita sezione del proprio sito internet, facilmente accessibile dalla home page;
- è tenuto a inserire nel documento di riscossione di ciascun utente agevolabile la seguente dicitura: “Le è stato riconosciuto il bonus sociale rifiuti per l’anno a, ai sensi del d.P.C.M. 21 gennaio 2025, n. 24. Il bonus è pari a euro xxxxx.”
13. COMUNICAZIONE DA INVIARE AGLI UTENTI FINALI
Nel caso di esito negativo del procedimento per il riconoscimento automatico del bonus sociale rifiuti, Acquirente Unico, per conto dell’Autorità, invia entro la prima settimana di ottobre dell’anno a+1 ed entro la prima settimana di aprile dell’anno a+2, apposita comunicazione ai soggetti interessati in cui specifica i motivi del mancato riconoscimento della agevolazione.
Nei casi di variazioni delle condizioni rilevanti per l’ammissione al bonus sociale (casi di cessazione dell’utenza, per una variazione dell’indirizzo di abitazione che può comportare una modifica del gestore territorialmente competente), Acquirente Unico, per conto dell’Autorità, invia agli utenti aventi diritto al bonus, entro la prima settimana di ottobre dell’anno a+1, apposita comunicazione contenente indicazioni relative alle modalità e ai tempi di ritiro del bonifico.
N.B.: tutte le comunicazioni ai contribuenti sono effettuate da «Acquirente Unico».
14. SCADENZARIO 2026
| DATA | ADEMPIMENTO |
| 31/01 | L’Ente erogatore si deve iscrivere a SGAte e nominare il GTRU |
| 28/02 | IL GTRU si deve iscrivere a SGAte |
| 02/01 | INPS comunica ad ARERA le DSU presentate nel 2025 |
| 01/03 | SGAte mette a disposizione dell’Ente erogatore o del GTRU i dati dei soggetti che hanno diritto al BONUS |
| 30/05 | SGAte deve comunicare ad INPS i codici fiscali degli utenti minorenni che risultano intestatari di utenze nel 2025 |
| 30/06 | Riconoscimento del bonus da parte del GTRU – (ovvero, entro la prima rata utile. Se prima rata utile oltre il 30/06, va fatta rimessa diretta entro il 30/06) |
| 31/07 | Il GTRU mette a disposizione di SGAte l’importo dei bonus erogati o trattenuti a compensazione – l’esito delle verifiche di ammissibilità – l’elenco delle utenze cessate |
| 15/09 | SGAte comunica a CSEA i dati precedentemente ricevuti dal GTRU |
| 15/09 | SGATE comunica ad Arera, tramite il SII, i dati relativi alle pratiche esitate negativamente |
| 30/09 | Riconoscimento del bonus da parte del GTRU alle utenze intestate a soggetti minorenni (solo per il 2026) |
| 30/09 | CSEA comunica ad Acquirente Unico i dati ricevuti da SGAte il 15 luglio e la data di messa in pagamento dei bonifici |
| Entrola Iª settimanadi ottobre | Acquirente Unico:invia ai soggetti interessati apposita comunicazione in cui specifica i motivi del mancato riconoscimento dell’agevolazione;b) nel caso di variazione o cessazione dell’utenza, con successiva residenza in Comune diverso, invia agli utenti aventi diritto al bonus apposita comunicazione contenente le indicazioni utili relative alle modalità e ai tempi di ritiro del bonifico, come precedentemente comunicato da CSEA entro il 30/09. |
| Entro il mese di ottobre | ANCI fornisce ad ARERA una relazione illustrativa del processo del riconoscimento del bonus sociale rifiuti |
15. LA COMPONENTE UR3
Il costo del bonus sociale è finanziato mediante l’istituzione della componente perequativa UR3.
Le fonti regolatorie riguardanti la componente perequativa UR3 sono contenute nelle seguenti deliberazioni Arera:
- n. 386 del 03/08/2023
- n. 133 del 01/04/2025
- n. 176 del 15/04/2025
- n. 355 del 29/07/2025
Per l’anno 2025, la delibera 133/2025, ha quantificato la componente perequativa UR3 in € 6,00 per singola utenza/anno inclusa nella bolletta TARI.
Il gettito deve essere rendicontato a CSEA entro il 15 gennaio dell’anno a+1 e versato alla stessa CSEA entro il 31 marzo dell’anno a+1 al netto del bonus sociale erogato dall’Ente.
Il Comune deve versare a CSEA l’importo riferito alla componente UR3 calcolato sulla differenza fra:
Importo UR3 liquidato – Bonus Sociale Riconosciuto.
Si considerino le seguenti criticità a carico del Comune nella gestione della componente UR3:
- la criticità nella riscossione;
- la gestione degli insoluti a carico del Comune;
- i costi per l’accertamento e la riscossione coattiva;
- incidenza sul FCDE in quanto l’Ente deve versare a CSEA il totale dell’importo bollettato, indipendentemente da quanto riscosso. Relativamente alla parte insoluta il Comune dovrà mantenere in contabilità il residuo attivo che, secondo le disposizioni contabili determina un aumento del FCDE.
L’intervento della Corte dei conti – La Sezione Autonomie della Corte dei conti nella Delibera n. 13 del 19/06/2025 ha ritenuto che non sia corretto inserire le componenti perequative nelle partite di giro! «… il Legislatore non ha inteso istituire una entrata autonoma, ma soltanto una componente fiscale che si “aggiunge” alla TARI stessa. Pertanto, appare corretta la affermazione che il trattamento contabile da applicare alla componente perequativa si deve determinare per assimilazione e accessorietà…».
Nel dispositivo della Delibera si evidenzia che «le somme derivanti dalle componenti perequative TARI vanno imputate nel bilancio comunale tra le entrate di parte corrente; l’obbligo di riversamento, in quanto obbligazione propria del Comune, non costituisce una partita in conto terzi e deve essere regolato a carico della parte corrente del bilancio».
Pertanto, l’entrata UR3 dovrà essere inserita in ENTRATA nel Titolo III mentre le somme da riversare a CSEA dovranno essere iscritte nelle SPESE di parte corrente. Dovranno essere previsti appositi capitoli di bilancio.

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