Con la Deliberazione 15/2022/R/RIF, l’ARERA ha introdotto, a partire dal 1° gennaio 2023, un primo insieme di obblighi minimi di servizio, validi per tutte le gestioni. Tali obblighi riguardano i principali aspetti della qualità contrattuale e tecnica e sono accompagnati dalla definizione di indicatori generali di qualità. Gli indicatori sono differenziati in quattro schemi regolatori, secondo un criterio di gradualità, e vengono individuati dall’Ente Territorialmente Competente in base al livello di qualità iniziale garantito agli utenti dalle diverse gestioni.
Le novità in materia di regolazione della qualità
Con la Deliberazione del 29 luglio 2025 n. 374, avente ad oggetto:
“Completamento della regolazione della qualità tecnica nel settore dei rifiuti urbani (RQTR) e l’aggiornamento della deliberazione dell’Autorità 15/2022/R/RIF”, l’Autorità ha introdotto, nell’Allegato “B” del provvedimento, importanti novità in materia di regolazione della qualità per gli Enti Territorialmente Competenti.
Gli articoli 57.bis e 58 del TQRIF, prevedendo nuovi adempimenti in capo all’Ente Territorialmente Competente, rappresentano le principali novità introdotte dall’aggiornamento della regolazione della qualità con la delibera 374/2025.
La validazione
L’art. 57.bis introduce l’obbligo, a carico dell’Ente Territorialmente Competente, di validazione dei dati di qualità. Le verifiche effettuate dall’ETC riguardano:
a) la completezza dei dati forniti rispetto a quelli complessivamente richiesti;
b) la correttezza della compilazione, intesa come assenza di dati palesemente errati;
c) la congruità dei valori, anche sulla base dei confronti con le altre fonti informative disponibili.
Si tratta di una novità significativa se si considera che la situazione precedente non prevedeva la validazione ma solo la compilazione del tool Arera con successivo invio da parte del Gestore.
Comunicazione e trasmissione: modalità e termini
L’art. 58 del TQRIF definisce le modalità di comunicazione e trasmissione dei dati di qualità rilevati nell’ambito tariffario.
L’apertura della raccolta dati in materia di qualità tecnica e contrattuale relativa all’anno 2025 è stata fissata al 10 febbraio 2026.
L’invio dei dati e delle informazioni deve avvenire tramite l’apposita piattaforma on line non oltre il 31 marzo 2026.
Per le gestioni ricomprese nello schema regolatorio I
Entro il 31 marzo di ogni anno,
• il gestore:
– è tenuto a comunicare all’Ente Territorialmente Competente – e non più all’Autorità regolatoria – il numero totale di utenze al 31 dicembre dell’anno precedente, suddivise per tipologia (domestica e non domestica).
– deve inviare all’ETC una Relazione riportante la situazione reale e verificabile rispetto agli obblighi previsti dallo Schema I.
• l’ETC:
– a seguito delle verifiche svolte ai sensi dell’art. 57.bis, trasmette all’Autorità una Relazione attestante il rispetto degli obblighi di servizio (di cui alla Tab. 2 nell’Appendice I) da parte dei gestori operanti nell’ambito tariffario.
Per le gestioni ricomprese negli schemi regolatori: I+standard, II, III E IV
Entro il 31 marzo di ogni anno,
• il gestore:
– tramite l’inserimento dei dati e delle informazioni in materia di qualità contrattuale e tecnica sull’apposita piattaforma online, è tenuto a comunicare all’Ente Territorialmente Competente e all’Autorità regolatoria il numero totale di utenze al 31 dicembre dell’anno precedente, suddivise per tipologia (domestica e non domestica) oltre alle informazioni e ai dati di qualità contrattuale e tecnica in conformità agli obblighi previsti dal TQRIF.
• l’ETC:
– Verifica i dati trasmessigli tramite portale dal gestore e li valida.
L’importanza della registrazione dei dati
Dal contenuto della comunicazione (Relazione/Rendicontazione) si evince l’importanza dell’applicazione e rispetto dell’articolo 56 del TQRIF relativo alla “Registrazione delle informazioni e dei dati concernenti le prestazioni soggette a livelli generali di qualità”.
Appare infatti evidente come la mancata registrazione determini l’impossibilità di trasmissione dei dati e soprattutto l’impossibilità di validazione da parte dell’Ente Territorialmente Competente.
Infine, la mancata registrazione non consente di verificare l’effettivo posizionamento della gestione rispetto agli schemi regolatori definiti dall’Autorità e di conseguenza l’eventuale passaggio a schemi superiori al livello minimo.

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