L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM), con i rilievi contenuti negli A.S. 2147 e 2150, ha posto i riflettori sul servizio di illuminazione pubblica e sulla sua disciplina applicativa evidenziando una serie di criticità nelle modalità di affidamento del servizio connesse ad una diffusa rinegoziazione dei contratti di fornitura ai sensi dell’art. 6, comma 2, lett. b) dell’All. II al D.Lgs. 115/2008.
In merito quindi alle modalità di affidamento e gestione del servizio di illuminazione pubblica, l’AGCOM sollecita quindi gli Enti competenti ad adottare le misure necessarie a conformarsi alle prescrizioni del D.Lgs. 201/2022 e alla disciplina del Codice dei Contratti Pubblici.
Le corrette modalità di affidamento della gestione – Fin da subito l’Autorità sottolinea, citando l’orientamento della giurisprudenza amministrativa (Cfr. Consiglio di Stato, sentenza n. 8232/2010 et. al.), che il servizio di illuminazione pubblica stradale è definibile come servizio pubblico a rilevanza economica e, di conseguenza, è strettamente soggetto alla disciplina di cui al D.Lgs. n. 201/2022, recante “Riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica” (c.d. T.U.S.P.L.). In particolare, ai sensi dell’articolo 14 del D.Lgs. n. 201/2022, gli Enti locali possono procedere ad affidare la gestione dei servizi pubblici locali attraverso: esternalizzazione a terzi con espletamento di gara; società mista, con selezione del socio privato mediante gara a doppio oggetto, in applicazione delle disposizioni inerenti il partenariato pubblico-privato e gestione “in house”.
Disciplina di riferimento – Oltre alla normativa settoriale dettata dal D.Lgs. n. 115/2008 l’Ente dovrà attuare tutti quegli adempimenti richiesti dal TUSPL e, nel caso di gestione esternalizzata del servizio da parte di Ente con popolazione superiore ai 5.000 abitanti, i risultati tecnico-economici derivanti dalla gestione del servizio di illuminazione pubblica dovranno essere rendicontati nella relazione di ricognizione richiesta dall’art. 30 del D.Lgs. 201/2022.
La volontà del Legislatore è quella di permettere una maggiore trasparenza rispetto alle scelte compiute dalle amministrazioni e di accountability rispetto ai risultati delle gestioni, al fine di raggiungere e mantenere quegli obiettivi di universalità, qualità e accessibilità dei servizi che sono alla base della stessa ragion d’essere del servizio pubblico.
Coordinamento tra D.Lgs. 201 e disciplina di settore – Circa l’applicabilità della disciplina di settore ai casi di specie nei casi di conflitto normativo, l’Autorità ricorda che gli eventuali problemi di coordinamento tra fonti sono stati risolti in radice dall’articolo 4 del D.Lgs. n. 201/2022, il quale chiarisce che le disposizioni del decreto integrano le normative di settore (per quanto non previsto da queste ultime) e, in caso di contrasto, prevalgono su di esse. Pertanto, qualora l’Ente si trovi dinanzi a una normativa settoriale relativa a un servizio pubblico locale non in linea con il D.Lgs. n. 201/2022, dovrà applicare tale ultimo decreto in quanto prevalente, a meno che la norma di settore non preveda espressamente la prevalenza della disciplina di settore.

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