Con propria nota del 30 marzo 2026 l’ARERA ha chiarito che: “Nei casi in cui il documento di riscossione venga emesso entro il 30 giugno, ma le scadenze delle rate siano successive a tale data, il termine del 30 giugno si intende rispettato,…”.
Termine per l’emissione dei documenti di riscossione – La nota Arera chiarisce quindi che se la rata di scadenza del pagamento stabilita del Comune è successiva al 30 giugno, ma il documento di riscossione è emesso entro tale data, il termine si ritiene comunque rispettato.
Difficoltà operative – L’applicazione delle procedure inerenti il riconoscimento del bonus sociale sta creando notevoli difficoltà ai vari Enti, determinando per molti di essi l’impossibilità di emettere i documenti di riscossione della prima rata della TARI entro il termine del 30 giugno.
Indicazioni operative – Per ovviare a queste difficoltà una soluzione potrebbe essere quella di emettere il documento di riscossione entro il 30 giugno limitatamente ai soli utenti beneficiari del bonus, indicando comunque sull’atto la scadenza delle rate, come stabilito dal Regolamento TARI o dalle varie delibere. In tal modo, entro il 30 giugno l’utente sarà informato che il bonus gli è stato automaticamente riconosciuto e che il beneficio sarà applicato alla scadenza del pagamento della prima rata (la disposizione dell’Autorità risulta così pienamente rispettata).
Delibera di Giunta – Tuttavia, in considerazione del fatto che tale procedura assume un carattere straordinario rispetto alle ordinarie attività di riscossione, si ritiene opportuno che tale procedura sia supportata da un atto deliberativo della Giunta Comunale motivando le ragioni per le quali si intende emettere i documenti di riscossione per i soli beneficiari del bonus attestandone l’emissione entro il 30 giugno.
Riportiamo di seguito lo schema di delibera.
OGGETTO: Bonus sociale rifiuti. Calcolo del bonus ed emissione dei documenti di riscossione entro il 30 giugno 2026 ai soli soggetti beneficiari.
LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO che con il DPCM 21 gennaio 2025, pubblicato sulla G.U. n.60 del 13 marzo 2025, è stato emanato il “Regolamento recante principi e criteri per la definizione delle modalità applicative delle agevolazioni tariffarie in favore degli utenti domestici del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, in condizioni economico-disagiate”;
VISTA la Delibera ARERA n. 133 del 1° aprile 2025 con la quale è stato istituito il Bonus sociale rifiuti;
VISTA Delibera ARERA n. 355 del 29 luglio 2025 con la quale è stato deliberato il Testo unico per la regolazione delle modalità applicative per il riconoscimento del Bonus sociale rifiuti (TUBR);
CONSIDERATO che il Bonus sociale rifiuti è riconosciuto nella misura del 25% della TARI anno 2025, al lordo delle componenti perequative UR1-UR2-UR3 e al netto del TEFA, ai soggetti che versano in particolari condizioni di disagio economico attestate dall’INPS;
CONSIDERATO che, secondo quanto previsto dal Testo Unico Bonus Rifiuti (TUBR), i dati relativi ai soggetti beneficiari sono comunicati ai Comune il 1° marzo di ogni anno mediante la piattaforma “SGAte” gestita da ANCI;
CONSIDERATO che il TUBR dispone che il bonus sia riconosciuto ai beneficiari entro il 30 di giugno di ogni anno;
VISTA la Nota del 30 marzo 2026 con la quale ARERA ha chiarito che “Nei casi in cui il documento di riscossione venga emesso entro il 30 giugno, ma le scadenze delle rate siano successive a tale data, il termine del 30 giugno si intende rispettato.”
CONSIDERATO che le procedure inerenti al riconoscimento del Bonus sociale sono alquanto complesse, risulta particolarmente difficoltoso per gli uffici preposti emettere i documenti di riscossione per la totalità dei contribuenti entro la scadenza del 30 giugno;
VALUTATA la necessità di formulare il calcolo del tributo con l’applicazione del Bonus e l’emissione del relativo documento di riscossione entro il 30 giugno per i soli contribuenti beneficiari, come dalle DSU comunicate da INPS tramite la piattaforma “SGAte”;
CONSIDERATO comunque di stabilire che le scadenze delle rate di pagamento, a seguito dell’emissione dei documenti di riscossione entro il 30 giugno 2026, siano le stesse previste per la riscossione ordinaria della Tassa Rifiuti anno 2026;
VISTO il parere ….
VISTO ….
CON VOTI …….
DELIBERA
1) di eseguire i calcoli della Tassa rifiuti anno 2026 con l’applicazione del Bonus sociale rifiuti ai soli contribuenti beneficiari, come dalle DSU comunicate da INPS tramite la piattaforma “SGAte”;
2) di stabilire che i documenti di riscossione per i soggetti beneficiari di cui al precedente punto 1, saranno emessi entro il termine del 30 giugno 2026;
3) di precisare che, benché i documenti di riscossione siano emessi entro il 30 giugno 2026, le scadenze di pagamento sono le stesse previste per la riscossione ordinaria della Tassa rifiuti per l’anno 2026.

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