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DI LETTURA

Proroga del Bonus Rifiuti al 30 settembre … ma non per tutti. Le nuove disposizioni di ARERA.

Con la recente deliberazione n. 123/2026/R/rif ad oggetto “Semplificazione della disciplina relativa al bonus rifiuti di cui al TUBR e disposizioni transitorie per il 2026“, ARERA ha apportato alcune sostanziali modifiche al Testo unico bonus rifiuti (TUBR).  

ISTITUZIONE DEL FLUSSO AGGIUNTIVO

Con il nuovo documento, ultimo di una lunga serie, l’Autorità ha istituito un ulteriore flusso aggiuntivo, oltre a quello ordinario comunicato il 1° marzo. Arera ha così giustificato questa novità: “…nel flusso ordinario non è stato possibile includere i dati delle DSU contenenti omissioni e/o difformità del 2025, poiché tali dati sono stati inviati da INPS all’Autorità, tramite il SII, successivamente al mese di febbraio 2026 e potranno essere messi a disposizione di ANCI entro il 15 aprile 2026 con la trasmissione di un ulteriore flusso aggiuntivo di dati;”. Poiché i dati sono messi a disposizione dei Comuni tramite la piattaforma SGATE, ANCI ha comunicato che gli stessi saranno messi a disposizione dei Comuni entro il mese di aprile 2026.

A seguito di questa importante novità, all’art. 3 della delibera n. 123/2026 ARERA ha stabilito che, esclusivamente per l’anno 2026 ed esclusivamente per i soli utenti inseriti nel flusso aggiuntivo, il Bonus sociale rifiuti potrà essere erogato entro il 30 settembre.

Si precisa tuttavia che, per quanto concerne gli utenti inseriti nel primo flusso, trasmesso ai Comuni dalla piattaforma SGATE entro il 1° marzo, il termine per l’emissione del Bonus sociale rifiuti rimane il 30 giugno. 

Sotto l’aspetto pratico, nel caso in cui il Comune nel rispetto della tempistica e delle regole stabilite dal Testo unico bonus rifiuti, abbia già emesso i documenti di riscossione, dovrà provvedere a correggere gli importi relativi ai singoli contribuenti inseriti nel secondo flusso.

GERARCHIA DELLE AGEVOLAZIONI – PRIORITA’ DEL BONUS

L’articolo 2 della Delibera n. 123/2026 rende ufficiali alcuni chiarimenti forniti precedentemente da ARERA e pubblicati sul proprio sito.

Con la modifica all’art. 9 del TUBR l’Autorità ha stabilito la gerarchia delle agevolazioni, confermando che il Bonus deve essere applicato prioritariamente, solo successivamente si potranno calcolare eventuali agevolazioni deliberate dal Comune.

A seguito di questa importante disposizione, il Comune dovrà valutare come applicare le proprie agevolazioni: se calcolarle sulla base dell’importo dovuto residuo post bonus o se invece calcolarle con gli stessi criteri ante bonus, vale a dire al lordo del Bonus.

Riteniamo che in tale fattispecie sia necessaria una modifica al regolamento TARI che alla luce del nuovo Bonus sociale, definisca i criteri e le modalità operative per l’applicazione delle agevolazioni comunali, soprattutto al fine di evitare contrasti interpretativi e ed eventuali contestazioni.

LA COMPENSAZIONE

Riguardo la compensazione, la delibera n.123/2026 ha aggiunto all’art. 10 del TUBR il comma 10.7 bis.  Con questa nuova disposizione, riteniamo per un motivo di trasparenza, l’Autorità ha stabilito che la facoltà di procedere alla compensazione dovrà essere messa in evidenza dal gestore dell’attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti nel documento di riscossione nella prima rata utile.

Per quanto concerne l’istituto della compensazione ed alle eventuali modifiche regolamentari rimandiamo alla nostra nota informativa del 9 aprile 2026 indirizzo web https://www.fiveconsulting.it/bonus-sociale-rifiuti-la-compensazione/.

IL CAMBIO DI COMUNE

Nei casi di cambio di residenza in altro Comune da parte del soggetto beneficiario, ARERA ha stabilito che l’agevolazione dovrà essere quantificata dal Comune in cui l’utenza è cessata, sulla base di una proiezione dell’importo dovuto su 12 mesi e non solo sulla quota maturata fino alla data di cessazione.Considerando che il soggetto beneficiario sulla base della DSU ha diritto al bonus, la scelta di ARERA di fissare l’entità sulla base dei dati alla data della chiusura dell’utenza, potrebbe generare delle disparità di trattamento. Questo in quanto il soggetto beneficiario nel corso dell’anno potrebbe variare la composizione del proprio nucleo familiare, oppure trasferirsi in un’abitazione di maggiori dimensioni o viceversa, con la conseguenza che il calcolo del tributo secondo i normali criteri porterebbe ad un calcolo d’imposta differente, che potrebbe essere sia maggiore che minore rispetto a quanto deciso da ARERA.

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